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Equitalia. Alla fornitura di acqua si applica la prescrizione quinquennale

La fornitura di acqua ha origine negoziale (sub specie di contratto di somministrazione ex art. 1563 c.c.), pertanto al relativo canone deve essere riconosciuta natura di corrispettivo contrattuale.

"La natura privatistica del rapporto di utenza Idrica comporta che il termine di prescrizione per il diritto al pagamento del canoni abbia durata quinquennale ex art. 2948, c. 1, n. 4, c.c., come del resto avviene per tutti i contratti di somministrazione periodica o continuativa". Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 16041 dell'08 agosto 2017 in materia di prescrizione di debiti da utenza idrica.

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La vicenda. Tizio aveva proposto (contro Equitalia) opposizione avverso l'intimazione di pagamento dell'importo di circa 16 mila euro. Il ricorrente eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella presupposta; inoltre, contestava la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e la carenza di motivazione del pagamento intimato.

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Prescrizione e decadenza delle bollette. In entrambi i casi, il passare del tempo determina la perdita di un diritto. In realtà esse sono sostanzialmente diverse.Mediante la prescrizione si opera l'estinzione dei diritti, nei casi in cui il titolare non li eserciti entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).

La decadenza prevede la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.).

La prescrizione e la decadenza non possono essere rilevate d'ufficio da un giudice, ma è indispensabile contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o mediante avvocato).

La prescrizione e la decadenza vanno immediatamente valutate sia nei casi in cui si intenda esercitare un diritto, sia in merito a richieste di adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, ecc.); il pagamento preclude la possibilità di opporre la prescrizione.

Bolletta acqua e termini di prescrizione Può accadere che l'ente erogatore del servizio idrico richieda il pagamento di canoni per la fornitura d'acqua anche a distanza di molto tempo.

In materia di consumi idrici, la prescrizione è di 5 anni: la richiesta di pagamento deve giungere, con una raccomandata a.r., all'utente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificato il consumo di acqua.

Più precisamente, non è sufficiente che la richiesta venga inviata dall'ente gestore del servizio idrico entro il termine di cinque anni, ma che giunga all'utente entro tale scadenza.

Infatti il termine di prescrizione può essere interrotto solo se il creditore ha la certezza che il debitore abbia ricevuto l'atto inviatogli, tramite la ricezione della raccomandata.

Se poco tempo prima della scadenza del termine di prescrizione di cinque anni si dovesse ricevere il pagamento degli arretrati in un'unica soluzione, cioè le annualità di consumi, alle quali viene anche sommata la cosiddetta "quota fissa", sarà possibile richiedere all'ente gestore di poter rateizzare l'importo richiesto.

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La conferma delle giurisprudenza di legittimità. Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come unitaria la prestazione dedotta in corrispettivo di un contratto di fornitura d'acqua da parte di un Comune, ed aveva ritenuto conseguentemente applicabile, al credito vantato da quest'ultimo, l'ordinario regime di prescrizione decennale). (In tal senso Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 27 gennaio 2015, n. 1442).

Il ragionamento del Tribunale di Roma. Dall'istruttoria di causa era emerso che la cartella in esame aveva ad oggetto l'intimazione dei crediti per acqua dal 1997 a 2005. A tal proposito, il giudicante ha evidenziato che i proventi ed i canoni relativi alla fornitura di acqua potabile costituiscono il corrispettivo di prestazioni periodiche a carattere continuativo e pertanto sono soggetti alla prescrizione quinquiennale ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di crediti relativi a prestazioni periodiche a carattere continuativo.

Tale principio viene confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito: in materia di concessioni di derivazioni, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo.

Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquiennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di comunicazione del periodo di commisurazione del canone stesso (Cass. Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162. Trib. Cassino 20.03.2007; Trib. Pescara 05.03.1999).

Premesso quanto innanzi esposto, nel merito della vicenda, la cartella esattoriale, posta a fondamento dell'intimazione opposta, era stata notificata in data 13.5.2011 con deposito presso la casa comunale, giusta documentazione in atti allegata al fascicolo di parte di "Equitalia".

Di conseguenza, secondo il giudice romano il primo atto interruttivo era costituito proprio dalla notifica della summenzionata cartella esattoriale del 2011; quindi, decorsi sei anniil credito doveva ritenersi prescritto.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Roma con la pronuncia in commento ha accolto l'opposizione di Tizio e per l'effetto ha annullato l'intimazione di pagamento, nonché la cartella esattoriale e tutti gli atti consequenziali.